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Pubblicate in Gazzetta le disposizioni applicative del TCF opzionale

È disponibile sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, n. 164, il decreto 9 luglio 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riconosce ai contribuenti – privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo – la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il decreto stabilisce le modalità applicative delle disposizioni relative all’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riguarda il regime opzionale di adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale regime è pensato per i contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del medesimo decreto legislativo, desiderano comunque adottare un tale sistema.

 

I contribuenti che non soddisfano i requisiti per l’adesione al regime di adempimento collaborativo (disciplinato dagli articoli 3-7 del D.Lgs. n. 128/2015) possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la modalità prevista dall’articolo 4 del decreto: in via telematica, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, disponibile sul sito istituzionale.

 

L’esercizio dell’opzione è subordinato al possesso della seguente documentazione:

  • documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
  • strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
  • documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
  • mappa dei processi aziendali;
  • mappa dei rischi fiscali, includendo quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
  • certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’esercizio dell’opzione implica l’impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale sistema deve essere certificato da professionisti indipendenti, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.
La certificazione deve essere coerente con le linee guida stabilite.

In caso di modifiche significative al sistema che richiedano un complessivo aggiornamento, deve essere prodotta una nuova certificazione.
È, inoltre, necessario che il sistema di controllo del rischio fiscale sia predisposto e certificato con data certa, anteriormente alla comunicazione dell’opzione.

 

L’opzione produce effetti a partire dal periodo d’imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Per gli effetti delle istanze di interpello, si applicano le disposizioni previste per il regime di adempimento collaborativo.
Viene riconosciuto il beneficio sanzionatorio. Tuttavia, in caso di riscontro dell’inosservanza dei doveri di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015, il contribuente perde i benefici sanzionatori previsti per il periodo d’imposta in cui sono venuti meno i requisiti.
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile e ha una durata di due periodi d’imposta. Al termine di tale periodo, il regime si considera tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta, salvo revoca espressa. I soggetti che hanno esercitato l’opzione possono impedire il tacito rinnovo comunicando la revoca espressa all’Agenzia delle entrate prima della scadenza del termine.

CCNL Lapidei Industria: con l’adeguamento IPCA in arrivo nuovi minimi

Previsti aumenti retributivi, welfare e nuovi contributi per previdenza complementare e assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro

Le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, insieme a Confindustria Marmomacchine e Anepla, hanno sottoscritto, in data 14 luglio 2025, un verbale di accordo stabilendo quanto disposto nel verbale di riunione del 10 giugno 2025, circa gli incrementi retributivi tenendo conto dell’indice IPCA-NEI previsionale del prossimo triennio e dell’andamento dell’inflazione del triennio scorso. L’accordo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028.

 

Gli aumenti sono stati disposti sulla base di quanto definito nell’accordo interconfederale del 9 marzo 2018 come TEM. Nella tabella sottostante sono indicati gli incrementi pari a 80,00 euro al livello C, riparametrati sugli altri livelli, con le seguenti decorrenze:
1° luglio 2025;
1° luglio 2026;
1° luglio 2027.

Livello Parametro Aumento 1.7.2025 Aumento 1.7.2026 Aumento 1.7.2027 Totale aumento
A Super 200 117,65 117,65 117,65 352,95
A 184 108,24 108,24 108,24 324,72
B 150 88,24 88,24 88,24 264,72
C Super 144 84,71 84,71 84,71 254,13
C 136 80,00 80,00 80,00 240,00
D 128 75,29 75,29 75,29 225,87
E 118 69,41 69,41 69,41 208,23
F 100 58,28 58,28 58,28 176,46

Di seguito, i minimi contrattuali conglobati (minimi tabellari mensili, indennità di contingenza mensile ed EDR)

Livello Parametro Minimo all’1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.7.2026 Minimo1.7.2027
A Super 200 2.751,16 2.868,81 2.986,46 3.104,11
A 184 2.571,13 2.679,37 2.787,61 2.895,85
B 150 2.188,85 2.277,09 2.365,33 2.453,57
C Super 144 2.121,47 2.206,18 2.290,89 2.375,60
C 136 2.031,34 2.111,34 2.191,34 2.271,34
D 128 1.944,11 2.019,40 2.094,69 2.169,98
E 118 1.831,43 1.900,84 1.970,25 2.039,66
F 100 1.636,48 1.695,30 1.754,12 1.812,94

È prevista, inoltre, l’erogazione di strumenti di Welfare, in via del tutto eccezionale e solo per la vigenza contrattuale, ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione di seguito indicate del valore complessivo di 1.000,00 euro in 4 tranches:
250,00 euro entro il 31 luglio 2025;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2025;
– 250,00 euro entro il 31 luglio 2026;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2026.

 

I suddetti importi sono riproporzionati per i lavoratori part-time sulla base dell’orario di lavoro. Sono esclusi, invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno di erogazione. Il welfare può essere erogato anche sotto forma di fringe benefits. Per accesso al trattamento pensionistico, le suddette somme vengono erogate integralmente alla cessazione del rapporto per quei lavoratori che risolvono il rapporto lavorativo entro il 30 novembre 2026.

 

L’accordo prevede anche miglioramenti normativi per i permessi per eventi e cause particolari, per la formazione e per le donne vittime di violenza di genere. Per quanto concerne, invece, la quota di contribuzione a carico dell’azienda alla previdenza complementare è così stabilita:
3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2026;
3,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2027;
3,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2028

 

Il contributo all’assistenza sanitaria integrativa Altea, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è pari a 18,00 euro a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore in forza. 

Compartecipanti familiari e piccoli coloni: le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi 2025

Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 16 luglio 2025, n. 11).

Con la precedente circolare n. 110/2025, l’INPS aveva già indicato, ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, le retribuzioni medie giornaliere ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per il 2025, determinate con il decreto 10 giugno 2025 del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.. Ora con la circolare in commento, l’Istituto segnala che gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono stati aggiornati secondo i nuovi parametri stabiliti e sono indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare medesima (a eccezione, per la prestazione relativa alla tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare INPS n. 2/2025). Le retribuzioni di riferimento si applicano esclusivamente ai lavoratori del settore agricolo classificati come compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali continuano a essere applicati i salari medi convenzionali determinati ogni anno per ciascuna provincia.

Le prestazioni relative a eventi indennizzabili con periodi di paga relativi al 2025, temporaneamente liquidate sulla base dei salari convenzionali 2024, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per le prestazioni economiche di maternità e paternità, che dal 2011 sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per le pensioni, l’importo applicabile per il 2025 è fissato a 65,19 euro.